20 luglio 2011

Convenzione Professionisti in Area Medica

La compagnia assicurativa si obbliga a tenere indenne l'assicurato da ogni pregiudizio economico quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell’ attività professionale assicurata. La garanzia comprende la colpa grave dell'assicurato.
L’assicurazione è operante anche quando i comportamenti che hanno causato il danno siano posti in essere da persone del cui operato l’assicurato sia legalmente tenuto a rispondere.

Condividi:

IN EVIDENZA

Cosa si può fare (e cosa no) in spiaggia

Prendere il sole, nuotare, leggere, giocare a beach-volley...la spiaggia è un luogo perfetto per rilassarsi e divertirsi, ci sono però dei "confini" d..   [Dettaglio]

Mediazione:

Istruzioni per l'uso

L’istituto della mediazione è ormai entrato a far parte dell’ordinamento giuridico italiano ed è quindi oggi utilizzabile per la risoluzione delle con..   [Dettaglio]

Lettera

Parcheggio custodito danno risarcito

GENTILE CLIENTE
Mi permetto di segnalarti che sono disponibile ad illustrarti i prodotti tutela legale presso i nostri uffici siamo disponibili prev..   [Dettaglio]

Pedalata ... protetta

Gli incidenti che vedono coinvolti i ciclisti fanno registrare negli ultimi anni un preoccupante incremento, anche perchè il numero delle biciclette c..   [Dettaglio]