20 luglio 2011
Convenzione Professionisti in Area Medica
La compagnia assicurativa si obbliga a tenere indenne l'assicurato da ogni pregiudizio economico quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell’ attività professionale assicurata. La garanzia comprende la colpa grave dell'assicurato.
L’assicurazione è operante anche quando i comportamenti che hanno causato il danno siano posti in essere da persone del cui operato l’assicurato sia legalmente tenuto a rispondere.
L’assicurazione è operante anche quando i comportamenti che hanno causato il danno siano posti in essere da persone del cui operato l’assicurato sia legalmente tenuto a rispondere.