21 luglio 2011

VALORE A NUOVO:

si intende convenzionalmente:
• Per il fabbricato, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto l’immobile assicurato escludendo soltanto il valore dell’area;
• Per arredamento, attrezzature, apparecchiature elettroniche e lastre, il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove uguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento;

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