IMPLOSIONE:
repentino cedimento di contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna;
INCENDIO:
combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
INCOMBUSTIBILI:
sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma nè a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno;
INDENNIZZO:
somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
INFORTUNIO:
evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili;
INVALIDITA’ PERMANENTE:
perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;
MALATTIA:
ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;
MASSIMALE:
massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa per ciascun sinistro;
MERCI:
merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione;
MEZZI DI CUSTODIA:
armadio di sicurezza o corazzato, cassaforte a muro o di peso oltre i 100 kg;
PERIODO DI OSSERVAZIONE:
periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell’attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati;
POLIZZA:
documento che prova l’assicurazione;
PREMIO:
somma dovuta dal Contraente alla Società;
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:
assicurazione prestata senza l’applicazione della regola proporzionale (articolo 1907 del Codice Civile);
RAPINA:
sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene;