RISARCIMENTO:
somma dovuta dalla Società per i danni causati al terzo dall’Assicurato;
RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il sinistro;
RIVALSA:
diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti del contraente o dei titolari dell’interesse assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno;
SCIPPO:
sottrazione della cosa mobile altrui strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene;
SCOPERTO:
percentuale dell’importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell’Assicurato;
SCOPPIO:
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio;
SINISTRO:
verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
SOLAIO:
complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature;
TETTO:
insieme delle strutture, portanti e non, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici;
VALORE A NUOVO:
si intende convenzionalmente:
• Per il fabbricato, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto l’immobile assicurato escludendo soltanto il valore dell’area;
• Per arredamento, attrezzature, apparecchiature elettroniche e lastre, il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove uguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento;
• Per il fabbricato, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto l’immobile assicurato escludendo soltanto il valore dell’area;
• Per arredamento, attrezzature, apparecchiature elettroniche e lastre, il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove uguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento;
VALORE INTERO:
assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se è stipulata per un valore inferiore, l’Assicurato, in caso di sinistro sopporta una parte proporzionale dei danni (Art. 1907 C. C. – Assicurazione Parziale);
VETRO ANTISFONDAMENTO:
manufatto costituito da più strati di vetro con interposto uno strato di materiale plastico (policarbonato) in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 millimetri.