20 luglio 2011
Responsabilità Civile verso Terzi e/o Prestatori di lavoro
La polizza Responsabilità Civile verso Terzi e/o Prestatori di lavoro tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi nell'esercizio dell'attività dell'azienda.
Le coperture prestate dalla polizza sono:
• Responsabilità Civile verso Terzi
• Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro
La Responsabilità Civile verso Terzi copre i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti alle cose.
La copertura assicurativa vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere,per responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e anche per le responsabilità previste dal D.Lgs 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro, e può ricomprendere le responsabilità legate alla committenza di lavori subappaltati a terzi o di manutenzione.
La copertura può essere estesa anche alla responsabilità civile per danni da furto, da incendio, a cose trasportate, a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, di interruzioni o sospensioni di attività, da detenzioni di esplosivi.
La sezione relativa alla Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro tiene indenne il datore di lavoro per quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro addetti all'attività assicurata. La copertura include le azioni di rivalsa esperibili dall'INAIL e dall'INPS e le richieste di risarcimento esperibili direttamente dai lavoratori infortunati o dai loro aventi causa.
Ulteriori estensioni: malattie professionali.
Le coperture prestate dalla polizza sono:
• Responsabilità Civile verso Terzi
• Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro
La Responsabilità Civile verso Terzi copre i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti alle cose.
La copertura assicurativa vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere,per responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e anche per le responsabilità previste dal D.Lgs 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro, e può ricomprendere le responsabilità legate alla committenza di lavori subappaltati a terzi o di manutenzione.
La copertura può essere estesa anche alla responsabilità civile per danni da furto, da incendio, a cose trasportate, a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, di interruzioni o sospensioni di attività, da detenzioni di esplosivi.
La sezione relativa alla Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro tiene indenne il datore di lavoro per quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro addetti all'attività assicurata. La copertura include le azioni di rivalsa esperibili dall'INAIL e dall'INPS e le richieste di risarcimento esperibili direttamente dai lavoratori infortunati o dai loro aventi causa.
Ulteriori estensioni: malattie professionali.