20 luglio 2011
Responsabilità civile professionale del Fisioterapista
La garanzia di responsabilità civile del Fisioterapista copre il risarcimento per i danni colposamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in relazione all'attività professionale di fisioterapista purchè l'assicurato al momento del fatto sia regolarmente abilitato e non sospeso dall'esercizio della professione.
La garanzia vale anche per l'attività svolta alle dipendenze di strutture sanitarie pubbliche e per i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo delle persone delle quali debba rispondere.
Tale garanzia vale per i danni che avvengono nel territorio dell'Unione Europea.
La garanzia vale anche per l'attività svolta alle dipendenze di strutture sanitarie pubbliche e per i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo delle persone delle quali debba rispondere.
Tale garanzia vale per i danni che avvengono nel territorio dell'Unione Europea.