20 luglio 2011

Responsabilità civile professionale dell'Avvocato

La garanzia di responsabilità civile professionale dell'Avvocato copre il risarcimento per i danni patrimoniali cagionati colposamente a terzi, compresi i clienti, nello svolgimento dell'attività di Avvocato nei modi e termini previsti dalla relativa legge professionale.
Tale garanzia copre anche i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti, sostituti ed ausiliari in genere ex art. 2232 del Codice Civile e vale per i danni che avvengono nel territorio dell'Unione Europea.

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