20 luglio 2011
Responsabilità civile professionale dell'Avvocato
La garanzia di responsabilità civile professionale dell'Avvocato copre il risarcimento per i danni patrimoniali cagionati colposamente a terzi, compresi i clienti, nello svolgimento dell'attività di Avvocato nei modi e termini previsti dalla relativa legge professionale.
Tale garanzia copre anche i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti, sostituti ed ausiliari in genere ex art. 2232 del Codice Civile e vale per i danni che avvengono nel territorio dell'Unione Europea.
Tale garanzia copre anche i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti, sostituti ed ausiliari in genere ex art. 2232 del Codice Civile e vale per i danni che avvengono nel territorio dell'Unione Europea.