20 luglio 2011
Responsabilità civile professionale del Dottore Commercialista e del Ragioniere
La garanzia di responsabilità civile professionale del Dottore Commercialista, del Ragioniere e del Perito Commerciale copre il risarcimento per i danni patrimoniali cagionati colposamente a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di violazione dei doveri professionali nei modi e termini previsti dai Dpr n. 1068 del 27.10.1953 e n. 567 del 10.09.1974 (per ragionieri e periti commerciali) e dai Dpr n. 1067 del 27.10.1953 e n. 936 del 22.10.1973 (per dottori commercialisti) e successive modifiche.
Tale garanzia copre anche i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti, sostituti ed ausiliari in genere ex art. 2232 del Codice Civile e vale pere i danni che avvengono nel territorio dell'Unione Europea.
Tale garanzia copre anche i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti, sostituti ed ausiliari in genere ex art. 2232 del Codice Civile e vale pere i danni che avvengono nel territorio dell'Unione Europea.