20 luglio 2011
Responsabilità civile professionale del Consulente del Lavoro
La garanzia di responsabilità civile professionale del Consulente del Lavoro copre i danni patrimoniali cagionati colposamente a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di violazione dei doveri professionali nei modi e termini previsti dalla Legge 11.01.1979 n. 12 e dal Dpr n. 430 del 15.07.1992 e successive modificazioni.
Tale garanzia copre anche i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti, sostituti ed ausiliari in genere ex art.2232 del Codice Civile e vale per i danni che avvengono nel territorio dell'Unione Europea.
Tale garanzia copre anche i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti, sostituti ed ausiliari in genere ex art.2232 del Codice Civile e vale per i danni che avvengono nel territorio dell'Unione Europea.