20 luglio 2011
Responsabilità civile professionale dell'Amministratore di stabili condominiali
La garanzia di responsabilità civile dell'Amministratore di stabili condominiali copre il risarcimento per i danni patrimoniali cagionati colposamente a terzi, in conseguenza di violazione da parte dell'Assicurato dei doveri professionali nei modi e termini previsti dagli artt. 1129 ultimo comma, 1130, 1131 e 1135 del Codice Civile, purchè l'assicurato, al momento del fatto, svolga tale attività professionalmente.
Tale garanzia copre anche i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti e vale per i danni che avvengono nel territorio dell'Unione Europea.
Tale garanzia copre anche i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti e vale per i danni che avvengono nel territorio dell'Unione Europea.