20 luglio 2011
L’oggetto del risarcimento
Con la nuova procedura, ti vengono risarciti direttamente:
• i danni subiti dal veicolo assicurato;
• le lesioni di lieve entità(compresi tra i valori 1 e 9 della scala di invalidità permanente) subìti dal conducente;
• i danni agli oggetti trasportati nel veicolo dell’assicurato o del conducente;
• i danni subiti dai passeggeri che abbiano subito lesioni non gravi.
• i danni subiti dal veicolo assicurato;
• le lesioni di lieve entità(compresi tra i valori 1 e 9 della scala di invalidità permanente) subìti dal conducente;
• i danni agli oggetti trasportati nel veicolo dell’assicurato o del conducente;
• i danni subiti dai passeggeri che abbiano subito lesioni non gravi.