19 luglio 2011
Il broker
Il broker di assicurazioni è un intermediario indipendente la cui attività è regolata dalla legge n. 792/84 e modificata attraverso il decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 codice delle assicurazioni private. Affianca i propri clienti nelle scelte assicurative, nell’analisi e copertura dei rischi e nella gestione dei sinistri e nel recupero danni. Il servizio offerto è gratuito per il cliente, in quanto la remunerazione del broker assicurativo è rappresentato dalle commissioni, che riceve dalle compagnie assicurative per la sua intermediazione.
Per l'iscrizione nel RUI (registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi) sono necessari i seguenti requisiti, in base al decreto legislativo del 7 settembre 2005 n.209, art. 110:
• onorabilità: il broker non deve aver riportato condanne penali nè essere stato dichiarato fallito;
• professionalità: il broker deve superare un esame specifico atto a garantire l'entrata nell'Albo di quei soggetti che abbiano una preparazione altamente specializzata nel campo assicurativo;
• autonomia: il broker non deve avere vincoli con Compagnie di assicurazione e deve dimostrare la diversificazione della sua clientela;
• garanzie: il broker deve avere la copertura assicurativa per la Responsabilità civile professionale. Essa è destinata a coprire la sua Responsabilità per negligenze ed errori professionali ed è anche comprensiva della garanzia di infedeltà dei dipendenti.
L’attività di brokeraggio è suddivisa in più fasi:1
• Analisi dei rischi: individuazione del patrimonio da difendere e delle responsabilità legate allo specifico settore di attività, al personale interno e ai rapporti esterni;Valutazione e quantificazione dei rischi: stima degli immobilizzi, delle perdite, dell'esposizione massima ai danni cui l'azienda è soggetta;
• Definizione delle specifiche contrattuali;
• Individuazione delle compagnie d'assicurazione idonee;
• Gestione dei contratti;
• aggiornamento costante delle dinamiche dei rischi;
• Gestione dei sinistri: rappresentanza e tutela del cliente in caso di sinistro con il supporto, all’occorrenza di consulenti, legali specializzati e di periti;
• Informazione ed aggiornamento del cliente su quelle che sono le evoluzioni del mercato assicurativo e sulla nuova produzione legislativa.
Per l'iscrizione nel RUI (registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi) sono necessari i seguenti requisiti, in base al decreto legislativo del 7 settembre 2005 n.209, art. 110:
• onorabilità: il broker non deve aver riportato condanne penali nè essere stato dichiarato fallito;
• professionalità: il broker deve superare un esame specifico atto a garantire l'entrata nell'Albo di quei soggetti che abbiano una preparazione altamente specializzata nel campo assicurativo;
• autonomia: il broker non deve avere vincoli con Compagnie di assicurazione e deve dimostrare la diversificazione della sua clientela;
• garanzie: il broker deve avere la copertura assicurativa per la Responsabilità civile professionale. Essa è destinata a coprire la sua Responsabilità per negligenze ed errori professionali ed è anche comprensiva della garanzia di infedeltà dei dipendenti.
L’attività di brokeraggio è suddivisa in più fasi:1
• Analisi dei rischi: individuazione del patrimonio da difendere e delle responsabilità legate allo specifico settore di attività, al personale interno e ai rapporti esterni;Valutazione e quantificazione dei rischi: stima degli immobilizzi, delle perdite, dell'esposizione massima ai danni cui l'azienda è soggetta;
• Definizione delle specifiche contrattuali;
• Individuazione delle compagnie d'assicurazione idonee;
• Gestione dei contratti;
• aggiornamento costante delle dinamiche dei rischi;
• Gestione dei sinistri: rappresentanza e tutela del cliente in caso di sinistro con il supporto, all’occorrenza di consulenti, legali specializzati e di periti;
• Informazione ed aggiornamento del cliente su quelle che sono le evoluzioni del mercato assicurativo e sulla nuova produzione legislativa.