21 luglio 2011

Fondo di garanzia per le vittime della strada

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private), è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap con l'assistenza di un apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Società, o in sua vece, dall'Amministratore Delegato, composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Econimico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Consap, dell'Isvap, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.
Il Fondo per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del D.lgs n. 209 7/9/05, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:
• veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);
• veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonchè per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
• veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
• veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, che modifica l'art. 283 D.lgs n. 209/2005, provvede al risarcimento del danno nei seguenti casi:
• sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
• sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
L'intervento del Fondo, nei casi sopracitati, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall'11.12.2009 € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro).
L'istruttoria e la liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'Art. 283 lett. a), b), d), d-bis) e d-ter) è quindi, per legge, di esclusiva competenza dell'Impresa Designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l'apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l'eventuale azione giudiziaria.
La designazione delle Imprese, valida per un triennio, avviene per legge tramite provvedimento dell'Isvap (l'ultimo attualmente in vigore è il provv. n. 2496 del 28/12/2006).

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