21 luglio 2011
Azione collettiva risarcitoria
Per azione collettiva si definisce l'azione legale tipica, con cui le associazioni di consumatori possono richiedere al tribunale la condanna al risarcimento dei danni, e la restituzione di somme dovute, in seguito ad atti o pratiche commerciali illecite che ledono diritti di larga diffusione.
Un'azione processuale unica, dunque, in luogo del ricorso individuale alla giustizia che produce tanti processi e spese legali elevate per il singolo.
La novità, in questo settore, è rappresentata dalla legge n.679 presentato il 6 luglio 2006 recante Disposizioni per l'introduzione delle azioni collettive.
Il testo della legge contiene un solo articolo (che dovrebbe essere inserito all'interno del Codice del consumo con la numerazione di art. 141 bis) e prevede la possibilità per le associazioni dei consumatori e degli utenti di promuovere l'azione civile, chiedendo il risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli. Legittimate ad agire dovrebbero essere le associazioni riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico, le associazioni dei professionisti
e le Camere di commercio. Una volta accolta l'azione collettiva, il giudice determinerebbe l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati: l'interessato potrà così ottenere la condanna al pagamento della quota di risarcimento, correlata all'effettiva lesione subita. Successivamente, i consumatori debbono agire singolarmente innanzitutto in sede non contenziosa presso la camera di conciliazione istituita presso ciascun tribunale; in alternativa, presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, e successive modificazioni (rito societario).
In ultima istanza, se la strada non contenziosa si rivela inutile, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Importante infine ricordare che le associazioni di consumatori maggiormente rappresentative (vedasi comma 1 dell'articolo 139 del Codice del Consumo) e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
Un'azione processuale unica, dunque, in luogo del ricorso individuale alla giustizia che produce tanti processi e spese legali elevate per il singolo.
La novità, in questo settore, è rappresentata dalla legge n.679 presentato il 6 luglio 2006 recante Disposizioni per l'introduzione delle azioni collettive.
Il testo della legge contiene un solo articolo (che dovrebbe essere inserito all'interno del Codice del consumo con la numerazione di art. 141 bis) e prevede la possibilità per le associazioni dei consumatori e degli utenti di promuovere l'azione civile, chiedendo il risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli. Legittimate ad agire dovrebbero essere le associazioni riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico, le associazioni dei professionisti
e le Camere di commercio. Una volta accolta l'azione collettiva, il giudice determinerebbe l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati: l'interessato potrà così ottenere la condanna al pagamento della quota di risarcimento, correlata all'effettiva lesione subita. Successivamente, i consumatori debbono agire singolarmente innanzitutto in sede non contenziosa presso la camera di conciliazione istituita presso ciascun tribunale; in alternativa, presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, e successive modificazioni (rito societario).
In ultima istanza, se la strada non contenziosa si rivela inutile, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Importante infine ricordare che le associazioni di consumatori maggiormente rappresentative (vedasi comma 1 dell'articolo 139 del Codice del Consumo) e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.