21 luglio 2011
Il codice della strada: una babele giudiziaria
Uno dei principi cardine del nostro sistema giudiziario è la "certezza del diritto" o almeno così dovrebbe essere. Ogni comportamento che dà origine a conseguenze giuridiche deve essere chiaro e comprensibile come pure le conseguenze civili penali o amministrative che da esso derivano. Questo concetto si fonda sulla necessità che i cittadini debbano essere in grado di conoscere e comprendere che cosa è lecito e che cosa invece non lo è. È questo il presupposto pratico dell'affermazione "la legge è uguale per tutti" che tutti noi conosciamo.
Si è scritto molto, e probabilmente si continuerà a farlo, sulle continue modifiche al Codice della strada (CdS) che mettono a dura prova ogni giorno cittadini, giudici e organi di polizia. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: più nessuna norma è chiara e ognuno di noi quando, per esempio, riceve la notifica di un verbale di accertamento si pone la domanda se quanto contestato è regolare, facendo così nascere un immediato desiderio di fare opposizione, un desiderio che va perfino oltre la consapevolezza di avere effettivamente trasgredito. Purtroppo questo è l'effetto di un Codice che ha reso il rapporto fra i cittadini e la norme sulla circolazione stradale vittima di accertamenti meccanici e di amministrazioni comunali che, ognuna con le sue particolari regole, utilizzano sistemi di controllo e verifica dei comportamenti degli automobilisti differenti.
Un caso concreto
Secondo gli ultimi dati disponibili, fra il 2003 e il 2007 sono state circa 530 mila le sanzioni elevate ad automobilisti che non hanno rispettato il segnale rosso del semaforo, con una conseguente perdita di oltre cinque milioni di punti sulla patente. La confusione normativa e la differenza delle modalità di accertamento hanno un riverbero diretto nelle aule dei tribunali: i Giudici di Pace, competenti per materia, sono in bilico fra l'obbligo di applicare le norme nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie generali dei cittadini e il mantenimento dell'ordine sociale che solo la certezza dell'applicazione della sanzione può dare.
Che cosa prevede il Codice
Per quanto riguarda la contravvenzione della "violazione della segnaletica stradale" (articolo 146), ovvero il passaggio con il segnale rosso, l'articolo 41 del CdS prevede che: "durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, a meno che vi si trovino così prossimi al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tale caso essi devono sgomberare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza".
E' evidente, dalla lettura del testo normativo, che la valutazione del comportamento scorretto non può essere solo meccanica perchè la stessa norma prevede la possibilità che l'automobilista addirittura debba sgomberare l'incrocio prima possibile.
Se colleghiamo questa norma con quella che prevede i "Casi di impossibilità della contestazione immediata" (articolo 384 del Regolamento del Codice della strada), ovvero i casi nei quali non è strettamente necessaria la presenza di un vigile che verifichi l'infrazione, leggiamo che i casi qui previsti sono a titolo esemplificativo. Quindi anche se l'attraversamento con il semaforo rosso è espressamente citato dall'articolo 146 del Codice della strada, deve comunque sussistere la "materiale impossibilità della contestazione immediata". La modifica del Codice della strada del 2003, che ha introdotto nell'articolo 201 il comma 1 bis, il quale prevede che la contestazione immediata non è necessaria nel caso di attraversamento dell'incrocio con il semaforo rosso, richiama ancora la norma regolamentare e quindi rende l'elencazione non tassativa e vincibile da parte del contravventore, per esempio con la testimonianza di persone che attestino la "materiale impossibilità di arresto in condizioni di sicurezza".
Di fondamentale importanza per valutare la materiale impossibilità di arresto è la relazione con la durata della luce gialla del semaforo. A questo proposito, per esempio, sono state più di centomila le sentenze che hanno annullato contravvenzioni a causa della durata troppo breve del segnale giallo. Tra queste riveste particolare interesse la sentenza del Giudice di Pace di Vignola (n.102 del 18 aprile 2008) che ha stabilito, attraverso la ricostruzione del perito, i tempi effettivamente necessari per sgomberare l'incrocio tenuto conto sia del tipo di veicolo e delle condizioni della strada, sia della velocità massima consentita.
Si è scritto molto, e probabilmente si continuerà a farlo, sulle continue modifiche al Codice della strada (CdS) che mettono a dura prova ogni giorno cittadini, giudici e organi di polizia. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: più nessuna norma è chiara e ognuno di noi quando, per esempio, riceve la notifica di un verbale di accertamento si pone la domanda se quanto contestato è regolare, facendo così nascere un immediato desiderio di fare opposizione, un desiderio che va perfino oltre la consapevolezza di avere effettivamente trasgredito. Purtroppo questo è l'effetto di un Codice che ha reso il rapporto fra i cittadini e la norme sulla circolazione stradale vittima di accertamenti meccanici e di amministrazioni comunali che, ognuna con le sue particolari regole, utilizzano sistemi di controllo e verifica dei comportamenti degli automobilisti differenti.
Un caso concreto
Secondo gli ultimi dati disponibili, fra il 2003 e il 2007 sono state circa 530 mila le sanzioni elevate ad automobilisti che non hanno rispettato il segnale rosso del semaforo, con una conseguente perdita di oltre cinque milioni di punti sulla patente. La confusione normativa e la differenza delle modalità di accertamento hanno un riverbero diretto nelle aule dei tribunali: i Giudici di Pace, competenti per materia, sono in bilico fra l'obbligo di applicare le norme nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie generali dei cittadini e il mantenimento dell'ordine sociale che solo la certezza dell'applicazione della sanzione può dare.
Che cosa prevede il Codice
Per quanto riguarda la contravvenzione della "violazione della segnaletica stradale" (articolo 146), ovvero il passaggio con il segnale rosso, l'articolo 41 del CdS prevede che: "durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, a meno che vi si trovino così prossimi al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tale caso essi devono sgomberare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza".
E' evidente, dalla lettura del testo normativo, che la valutazione del comportamento scorretto non può essere solo meccanica perchè la stessa norma prevede la possibilità che l'automobilista addirittura debba sgomberare l'incrocio prima possibile.
Se colleghiamo questa norma con quella che prevede i "Casi di impossibilità della contestazione immediata" (articolo 384 del Regolamento del Codice della strada), ovvero i casi nei quali non è strettamente necessaria la presenza di un vigile che verifichi l'infrazione, leggiamo che i casi qui previsti sono a titolo esemplificativo. Quindi anche se l'attraversamento con il semaforo rosso è espressamente citato dall'articolo 146 del Codice della strada, deve comunque sussistere la "materiale impossibilità della contestazione immediata". La modifica del Codice della strada del 2003, che ha introdotto nell'articolo 201 il comma 1 bis, il quale prevede che la contestazione immediata non è necessaria nel caso di attraversamento dell'incrocio con il semaforo rosso, richiama ancora la norma regolamentare e quindi rende l'elencazione non tassativa e vincibile da parte del contravventore, per esempio con la testimonianza di persone che attestino la "materiale impossibilità di arresto in condizioni di sicurezza".
Di fondamentale importanza per valutare la materiale impossibilità di arresto è la relazione con la durata della luce gialla del semaforo. A questo proposito, per esempio, sono state più di centomila le sentenze che hanno annullato contravvenzioni a causa della durata troppo breve del segnale giallo. Tra queste riveste particolare interesse la sentenza del Giudice di Pace di Vignola (n.102 del 18 aprile 2008) che ha stabilito, attraverso la ricostruzione del perito, i tempi effettivamente necessari per sgomberare l'incrocio tenuto conto sia del tipo di veicolo e delle condizioni della strada, sia della velocità massima consentita.