20 luglio 2011
Attenzione alla circolazione dei pedoni
La sentenza della Corte di Cassazione (la n. 11370/2002) offre lo spunto per fare chiarezza sulle principali regole che i pedoni devono osservare durante la circolazione.
La vicenda processuale riguardava le richieste di risarcimento danni avanzate da una signora, rimasta coinvolta in un incidente stradale.
Lungo un tratto di strada urbana privo di marciapiede, mentre camminava sulla sinistra conducendo a mano, al maneggio, il proprio cavallo, era stata investita da un'autovettura che procedeva nel senso opposto di marcia. Secondo il Tribunale di primo grado, sia la signora che il conducente della vettura erano egualmente responsabili del sinistro: la donna perchè procedeva sulla sinistra anzichè sulla destra della carreggiata, l'uomo perchè non si era adoperato per evitare la collisione.
La Corte d'Appello di Roma, decidendo sull'appello dell'investita, modificava la sentenza di primo grado a favore della donna poichè quest'ultima, al momento del sinistro, rivestiva la duplice qualità di pedone e di conducente di animale. Correttamente, quindi, procedeva a sinistra della strada (art. 134 e 130 del "vecchio" Codice della strada). La colpa dell'incidente era, perciò, esclusivamente del conducente della vettura.
La Corte di Cassazione, invece, alla quale si è rivolto l'uomo, ha rimandato al giudice di merito la determinazione dell'eventuale concorso causale. Infatti, secondo la Cassazione, al caso in esame deve essere applicata la norma prevista dal vecchio Codice della strada (art. 104, II comma) per la quale gli animali sono da considerarsi "veicoli sprovvisti di motore" e come questi vanno tenuti il più vicino al margine destro della carreggiata. In sostanza, per la Suprema Corte la donna che conduceva l'animale rientrava nella normativa stabilita per la circolazione degli animali, non dei pedoni. E questo anche applicando il Codice della strada ora in vigore.
Alla luce di questa sentenza, è utile ricordare le regole principali sulla circolazione del pedone (art. 190 del Codice della strada), forse sconosciute ai più. In mancanza di marciapiedi, banchine, viali o altri spazi predisposti per la circolazione dei pedoni, questi sono obbligati a circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli (e quindi sul lato sinistro) in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.
Fuori dei centri abitati, i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia, e sul margine destro su quelle a senso unico. Inoltre, mezz'ora dopo il tramonto e mezz'ora prima dell'alba, ai pedoni che circolano su strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su un'unica fila.
Le regole appena citate non valgono, invece, se il pedone conduce anche a piedi un animale, perchè in questo caso la persona perde la veste di pedone per assumere quella di conducente di animali. Il quale deve procedere il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
La vicenda processuale riguardava le richieste di risarcimento danni avanzate da una signora, rimasta coinvolta in un incidente stradale.
Lungo un tratto di strada urbana privo di marciapiede, mentre camminava sulla sinistra conducendo a mano, al maneggio, il proprio cavallo, era stata investita da un'autovettura che procedeva nel senso opposto di marcia. Secondo il Tribunale di primo grado, sia la signora che il conducente della vettura erano egualmente responsabili del sinistro: la donna perchè procedeva sulla sinistra anzichè sulla destra della carreggiata, l'uomo perchè non si era adoperato per evitare la collisione.
La Corte d'Appello di Roma, decidendo sull'appello dell'investita, modificava la sentenza di primo grado a favore della donna poichè quest'ultima, al momento del sinistro, rivestiva la duplice qualità di pedone e di conducente di animale. Correttamente, quindi, procedeva a sinistra della strada (art. 134 e 130 del "vecchio" Codice della strada). La colpa dell'incidente era, perciò, esclusivamente del conducente della vettura.
La Corte di Cassazione, invece, alla quale si è rivolto l'uomo, ha rimandato al giudice di merito la determinazione dell'eventuale concorso causale. Infatti, secondo la Cassazione, al caso in esame deve essere applicata la norma prevista dal vecchio Codice della strada (art. 104, II comma) per la quale gli animali sono da considerarsi "veicoli sprovvisti di motore" e come questi vanno tenuti il più vicino al margine destro della carreggiata. In sostanza, per la Suprema Corte la donna che conduceva l'animale rientrava nella normativa stabilita per la circolazione degli animali, non dei pedoni. E questo anche applicando il Codice della strada ora in vigore.
Alla luce di questa sentenza, è utile ricordare le regole principali sulla circolazione del pedone (art. 190 del Codice della strada), forse sconosciute ai più. In mancanza di marciapiedi, banchine, viali o altri spazi predisposti per la circolazione dei pedoni, questi sono obbligati a circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli (e quindi sul lato sinistro) in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.
Fuori dei centri abitati, i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia, e sul margine destro su quelle a senso unico. Inoltre, mezz'ora dopo il tramonto e mezz'ora prima dell'alba, ai pedoni che circolano su strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su un'unica fila.
Le regole appena citate non valgono, invece, se il pedone conduce anche a piedi un animale, perchè in questo caso la persona perde la veste di pedone per assumere quella di conducente di animali. Il quale deve procedere il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.