20 luglio 2011
Norme di circolazione anche per i ciclisti
La bicicletta è definita dal Codice della Strada come veicolo, e come tale obbliga il ciclista al pieno rispetto delle norme che regolano la circolazione.
Codice della Strada e biciclette - Nella categoria precedentemente composta solo dai veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare sono stati recentemente compresi anche i velocipedi a pedalata assistita con motore elettrico. Vero è che la bicicletta, diversamente da altri veicoli, può essere anche portata a mano: in questo caso e solo in questo caso i ciclisti appiedati sono assimilabili ai pedoni e pertanto non sono soggetti alle norme relative ai conducenti di veicoli.
Proviamo a fare una breve panoramica su alcune norme e pronunce intervenute in merito alla circolazione delle biciclette. Ad esempio, sono ciclisti e non pedoni le persone in sella che procedono senza azionare i pedali, ma spingendosi con i piedi a terra. Il nuovo Codice della Strada prevede che due ciclisti (non di più) possono circolare affiancati solo nei centri abitati; fuori è consentito solo se uno di essi ha meno di dieci anni e procede alla destra dell'altro. Quando esistono, è fatto obbligo di circolare sulle piste ciclabili, mentre l'attraversamento di una carreggiata sulle strisce pedonali obbliga il ciclista alla conduzione a mano solo in caso di traffico particolarmente intenso o, in generale, dove le circostanze lo richiedono.
Sempre per il nuovo Codice della Strada, è vietato trasportare altre persone sul velocipede, a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato: in caso di violazione, è considerato conducente (e come tale sanzionato) sia chi aziona i pedali sia chi tiene il manubrio.
Codice della Strada e biciclette - Nella categoria precedentemente composta solo dai veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare sono stati recentemente compresi anche i velocipedi a pedalata assistita con motore elettrico. Vero è che la bicicletta, diversamente da altri veicoli, può essere anche portata a mano: in questo caso e solo in questo caso i ciclisti appiedati sono assimilabili ai pedoni e pertanto non sono soggetti alle norme relative ai conducenti di veicoli.
Proviamo a fare una breve panoramica su alcune norme e pronunce intervenute in merito alla circolazione delle biciclette. Ad esempio, sono ciclisti e non pedoni le persone in sella che procedono senza azionare i pedali, ma spingendosi con i piedi a terra. Il nuovo Codice della Strada prevede che due ciclisti (non di più) possono circolare affiancati solo nei centri abitati; fuori è consentito solo se uno di essi ha meno di dieci anni e procede alla destra dell'altro. Quando esistono, è fatto obbligo di circolare sulle piste ciclabili, mentre l'attraversamento di una carreggiata sulle strisce pedonali obbliga il ciclista alla conduzione a mano solo in caso di traffico particolarmente intenso o, in generale, dove le circostanze lo richiedono.
Sempre per il nuovo Codice della Strada, è vietato trasportare altre persone sul velocipede, a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato: in caso di violazione, è considerato conducente (e come tale sanzionato) sia chi aziona i pedali sia chi tiene il manubrio.