20 luglio 2011
Le cose date in custodia vanno custodite
Capita spesso nella vita di ogni giorno di dover affidare cose di nostra proprietà a terze persone: i casi sono molti e diversi tra loro, si va dal parcheggio dell'auto ai bagagli in albergo. Altrettanto spesso ci troviamo costretti a constatare che quanto lasciato in custodia è stato sottratto o danneggiato durante la nostra assenza. In questi e in altri casi la legge però può venire in nostro soccorso per far valere i nostri diritti con la dovuta determinazione. Come scritto, gli esempi possono essere molti ma in questo articolo ci occuperemo di quelli più frequenti come il parcheggio dell'automobile, la custodia di beni in albergo e il furto all'interno di una palestra.
Chi parcheggia un'autovettura in un'area delimitata e dotata di protezioni, superando cioè una sbarra automatica, non acquisisce il solo diritto temporaneo a occupare un posto per l'auto ma conclude un contratto atipico di parcheggio a cui si applica la disciplina del Deposito con l'obbligo della custodia del mezzo. Il furto, totale o parziale, oppure il danneggiamento dell'auto fanno sorgere in capo al proprietario il diritto al risarcimento per mancata custodia del bene, poichè la cosa data in custodia va restituita nelle condizioni in cui era stata consegnata. La giurisprudenza si è già espressa in tal senso varie volte e quì segnaliamo la sentenza della Corte di Cassazione numero 1957 del 2009. La Corte ribadisce che ogni limitazione di responsabilità, espressa spesso tramite generici avvisi, non produce effetti, a meno che tale circostanza non sia accettata per iscritto dal cliente cosa che di norma non avviene in presenza di sistemi di accesso e di pagamento automatici.
Anche la custodia di beni in albergo è assoggettata ad analoga disciplina ma il legislatore ha voluto fornire alcune delimitazioni in presenza di particolari comportamenti. Al cliente andrà rimborsato l'intero valore dei beni quando le cose sono state consegnate all'albergatore con una precisa descrizione degli oggetti, ma anche nel caso in cui l'esercente rifiuta di ricevere in custodia beni che aveva l'obbligo di accettare, come carte di credito o denaro, e anche quando il bene viene deteriorato o distrutto per colpa dell'albergatore o di persone di cui egli è responsabile. E' stabilito un limite al risarcimento (fino a cento volte il costo giornaliero della camera) quando gli oggetti si trovano nell'alloggio del cliente o all'esterno dell'edificio ma pur sempre in area facente parte del complesso alberghiero come, per esempio, un parcheggio riservato. Il titolare della struttura non risponde invece dei danni riconducibili alla responsabilità dello stesso cliente o a forza maggiore come, per esempio, un'alluvione.
Al termine di un percorso giurisprudenziale a volte incerto, è stata equiparata a quella dell'albergatore anche la responsabilità del gestore di un impianto sportivo come, per esempio, una palestra. Quando il cliente introduce nell'impianto beni che il gestore custodisce anche avvalendosi di armadi o appositi cassetti chiusi a chiave. In questi casi la responsabilità opererà senza limitazioni. In altri casi, come per esempio quando viene sottratto un indumento appeso a un attaccapanni dello spogliatoio, la responsabilità del gestore opererà con alcune limitazioni previste dalle legge.
E' opportuno infine segnalare che l'iter necessario per giungere al risarcimento del danno prevede spesso una non sempre agevole intesa tra le parti in causa, tenendo conto che il cliente deve fornire la prova di aver subito effettivamente il danno, mentre la controparte farà di tutto per provare la mancanza di colpa nel suo comportamento. A tale scopo una polizza di Tutela Legale è uno strumento prezioso per far valere i propri diritti.
Chi parcheggia un'autovettura in un'area delimitata e dotata di protezioni, superando cioè una sbarra automatica, non acquisisce il solo diritto temporaneo a occupare un posto per l'auto ma conclude un contratto atipico di parcheggio a cui si applica la disciplina del Deposito con l'obbligo della custodia del mezzo. Il furto, totale o parziale, oppure il danneggiamento dell'auto fanno sorgere in capo al proprietario il diritto al risarcimento per mancata custodia del bene, poichè la cosa data in custodia va restituita nelle condizioni in cui era stata consegnata. La giurisprudenza si è già espressa in tal senso varie volte e quì segnaliamo la sentenza della Corte di Cassazione numero 1957 del 2009. La Corte ribadisce che ogni limitazione di responsabilità, espressa spesso tramite generici avvisi, non produce effetti, a meno che tale circostanza non sia accettata per iscritto dal cliente cosa che di norma non avviene in presenza di sistemi di accesso e di pagamento automatici.
Anche la custodia di beni in albergo è assoggettata ad analoga disciplina ma il legislatore ha voluto fornire alcune delimitazioni in presenza di particolari comportamenti. Al cliente andrà rimborsato l'intero valore dei beni quando le cose sono state consegnate all'albergatore con una precisa descrizione degli oggetti, ma anche nel caso in cui l'esercente rifiuta di ricevere in custodia beni che aveva l'obbligo di accettare, come carte di credito o denaro, e anche quando il bene viene deteriorato o distrutto per colpa dell'albergatore o di persone di cui egli è responsabile. E' stabilito un limite al risarcimento (fino a cento volte il costo giornaliero della camera) quando gli oggetti si trovano nell'alloggio del cliente o all'esterno dell'edificio ma pur sempre in area facente parte del complesso alberghiero come, per esempio, un parcheggio riservato. Il titolare della struttura non risponde invece dei danni riconducibili alla responsabilità dello stesso cliente o a forza maggiore come, per esempio, un'alluvione.
Al termine di un percorso giurisprudenziale a volte incerto, è stata equiparata a quella dell'albergatore anche la responsabilità del gestore di un impianto sportivo come, per esempio, una palestra. Quando il cliente introduce nell'impianto beni che il gestore custodisce anche avvalendosi di armadi o appositi cassetti chiusi a chiave. In questi casi la responsabilità opererà senza limitazioni. In altri casi, come per esempio quando viene sottratto un indumento appeso a un attaccapanni dello spogliatoio, la responsabilità del gestore opererà con alcune limitazioni previste dalle legge.
E' opportuno infine segnalare che l'iter necessario per giungere al risarcimento del danno prevede spesso una non sempre agevole intesa tra le parti in causa, tenendo conto che il cliente deve fornire la prova di aver subito effettivamente il danno, mentre la controparte farà di tutto per provare la mancanza di colpa nel suo comportamento. A tale scopo una polizza di Tutela Legale è uno strumento prezioso per far valere i propri diritti.