20 luglio 2011
Quando pagare non basta
Quando decidiamo di pagare una sanzione amministrativa dobbiamo sapere che non sempre, così facendo, risolviamo la questione. Ci arriva il verbale per una violazione al Codice della strada di cui poco o nulla ricordiamo (perchè, al momento dell'infrazione, nessuno - vigile, carabiniere o altro rappresentante delle forze dell'ordine - ci ha contestato alcunchè) e leggiamo che oltre alla sanzione pecuniaria è prevista anche la sottrazione di qualche punto dalla patente. Pur di chiudere (e dimenticare) la vicenda decidiamo di ammettere una colpa della quale, forse, non siamo certi e di accogliere l'invito al "pagamento in misura ridotta".
Dobbiamo però ricordare che nel verbale di contestazione compare anche l'invito a comunicare i dati del conducente, ovvero di chi ha commesso materialmente la violazione. Più che di un invito, si tratta di un preciso obbligo, accompagnato da severa sanzione: "Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli [i dati del conducente, ndr] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a euro 1.000" (art. 126 bis del Codice della strada). Tale obbligo trova giustificazione nella nota sentenza 27/05 della Corte Costituzionale, la quale, definendo la decurtazione dei punti come pena "personale", ne ha impedito l'irrogazione sulla base di semplici presunzioni (ad esempio ponendola a carico del proprietario del veicolo), condizionandola invece all'inequivoca individuazione del conducente.
Il pagamento della sanzione, in sè, non è sufficiente a questo scopo, in quanto la pena pecuniaria grava solidalmente su più soggetti (sul proprietario, sul conducente e sulle altre figure individuate nell'articolo 196 come l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, etc.). Per chiudere definitivamente la pratica, dobbiamo quindi effettuare l'apposita dichiarazione, assumendoci la responsabilità dell'infrazione, oppure indicando chi effettivamente era alla guida, oppure indicando i motivi (giustificati e documentati) per i quali non possiamo adempiere all'obbligo di comunicazione.
Dobbiamo però ricordare che nel verbale di contestazione compare anche l'invito a comunicare i dati del conducente, ovvero di chi ha commesso materialmente la violazione. Più che di un invito, si tratta di un preciso obbligo, accompagnato da severa sanzione: "Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli [i dati del conducente, ndr] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a euro 1.000" (art. 126 bis del Codice della strada). Tale obbligo trova giustificazione nella nota sentenza 27/05 della Corte Costituzionale, la quale, definendo la decurtazione dei punti come pena "personale", ne ha impedito l'irrogazione sulla base di semplici presunzioni (ad esempio ponendola a carico del proprietario del veicolo), condizionandola invece all'inequivoca individuazione del conducente.
Il pagamento della sanzione, in sè, non è sufficiente a questo scopo, in quanto la pena pecuniaria grava solidalmente su più soggetti (sul proprietario, sul conducente e sulle altre figure individuate nell'articolo 196 come l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, etc.). Per chiudere definitivamente la pratica, dobbiamo quindi effettuare l'apposita dichiarazione, assumendoci la responsabilità dell'infrazione, oppure indicando chi effettivamente era alla guida, oppure indicando i motivi (giustificati e documentati) per i quali non possiamo adempiere all'obbligo di comunicazione.