20 luglio 2011
Indennizzo Inail - Quando l'infortunio può capitare andando al lavoro e su mezzi privati
L'Inail è tenuta all'indennizzo nel caso riportato dal titolo? Non si può rispondere con certezza assoluta a questa domanda, ma ci aiuta a fare chiarezza sul tema la descrizione dell'incidente capitato ad un nostro assicurato, Giorgio B. che prontamente ha attivato il servizio di Tutela Legale, con soddisfazione finale.
La dinamica: una mattina, mentre Giorgio si recava al lavoro sul proprio scooter percorrendo la strada di tutti i giorni, nello scontro con un altro mezzo cadeva riportando gravi lesioni fisiche. Indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità, l'avvocato scelto dall'assicurato ARAG provvedeva a formulare una richiesta risarcitoria all'Inail perchè il sinistro era un infortunio avvenuto in itinere. E' l'art. 12 del D.Lgs n. 38/2000 che ne riporta la definizione come: "...infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro... L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato... ".
Giorgio B. fondava la richiesta di indennizzo su due prove fondamentali: la prima, non confutabile, che l'infortunio era avvenuto in itinere, ovvero negli orari e sul percorso abituale utilizzati per recarsi nell'azienda dove era assunto; la seconda, più incerta da dimostrare, che lo scooter come mezzo privato si poneva come "necessitato" per potersi recare al lavoro. L'uso necessitato del mezzo privato rispetto ai mezzi pubblici veniva ricondotto alla lunghezza del percorso casa-lavoro, nonchè al notevole risparmio di tempo (in totale 40 minuti) rispetto all'utilizzo dei mezzi pubblici.
Il giudice del lavoro ha riconosciuto il diritto all'indennizzo, considerando l'effettivo vantaggio logistico dello spostamento con lo scooter rispetto ai mezzi pubblici; il caso è quindi rientrato nel "rischio professionale" coperto dall'Inail. Una sentenza affatto scontata, se si considerano i margini interpretativi deducibili dalla giurisprudenza che si è espressa in merito su casi analoghi.
La dinamica: una mattina, mentre Giorgio si recava al lavoro sul proprio scooter percorrendo la strada di tutti i giorni, nello scontro con un altro mezzo cadeva riportando gravi lesioni fisiche. Indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità, l'avvocato scelto dall'assicurato ARAG provvedeva a formulare una richiesta risarcitoria all'Inail perchè il sinistro era un infortunio avvenuto in itinere. E' l'art. 12 del D.Lgs n. 38/2000 che ne riporta la definizione come: "...infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro... L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato... ".
Giorgio B. fondava la richiesta di indennizzo su due prove fondamentali: la prima, non confutabile, che l'infortunio era avvenuto in itinere, ovvero negli orari e sul percorso abituale utilizzati per recarsi nell'azienda dove era assunto; la seconda, più incerta da dimostrare, che lo scooter come mezzo privato si poneva come "necessitato" per potersi recare al lavoro. L'uso necessitato del mezzo privato rispetto ai mezzi pubblici veniva ricondotto alla lunghezza del percorso casa-lavoro, nonchè al notevole risparmio di tempo (in totale 40 minuti) rispetto all'utilizzo dei mezzi pubblici.
Il giudice del lavoro ha riconosciuto il diritto all'indennizzo, considerando l'effettivo vantaggio logistico dello spostamento con lo scooter rispetto ai mezzi pubblici; il caso è quindi rientrato nel "rischio professionale" coperto dall'Inail. Una sentenza affatto scontata, se si considerano i margini interpretativi deducibili dalla giurisprudenza che si è espressa in merito su casi analoghi.