20 luglio 2011
Le diverse forme di risarcimento danni
Il risarcimento del danno da fatto illecito che il codice prevede è molto diverso da quello che si pensa comunemente. Il cittadino, infatti, tende a considerare scontato il diritto del soggetto leso ad essere risarcito di tutti i danni subiti, per fatto doloso o colposo. In genere vengono (con) fuse le varie voci del risarcimento, ovvero il danno patrimoniale, biologico, esistenziale, morale, etc... In realtà, invece, il codice civile prevede la generale risarcibilità del solo danno patrimoniale (nei suoi due aspetti di danno emergente e lucro cessante), mentre subordina (art. 2059cod.civ.) la risarcibilità del danno non patrimoniale (cioè non immediatamente suscettibile di valutazione economica) all'espressa previsione di legge (cioè all'esistenza di una norma che preveda la tutela ed il ristoro dell'interesse leso).
Per meglio comprendere la portata della distinzione, basti pensare che il risarcimento dei danni fisici, oggi ritenuto "ovvio", è stato riconosciuto come pacificamente risarcibile solo da una trentina di anni, grazie al consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che ne ha riconosciuto il fondamento nella lesione del diritto alla salute, così come espressamente tutelato dalla Carta Costituzionale.
Ancora più controverse si sono presentate sino ad oggi le voci di danno non patrimoniale via via elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, quali il danno morale, il danno biologico e, soprattutto, il danno esistenziale. Alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno posto un punto fermo in tema di danno non patrimoniale, descrivendone le più comuni componenti:
- danno biologico: inteso come lesione dell'integrità psicofisica (patologia) da accertarsi sul piano medico-legale. La generale risarcibilità viene dedotta dalla tutela costituzionale del diritto alla salute;
- danno morale: inteso come "patema d'animo o sofferenza psichica di carattere interiore", difficilmente verificabile sul piano oggettivo, la cui tutela deve trovare espressa previsione legislativa. Nel caso in cui il fatto illecito configuri un reato, essa è sempre assicurata dall'art. 185 del codice penale;
- danno esistenziale: la creazione di questa categoria di danno è derivata dall'osservazione di quei casi nei quali, oltre alla lesione fisica oggettivamente accertabile sul piano medico legale, e oltre il dolore o patema generato dal fatto illecito, attinente la sfera interiore del danneggiato, residuano danni permanenti, oggettivamente verificabili, che riguardano "concreti cambiamenti, in senso peggiorativo, nella qualità della vita"; si pensi alle conseguenze che la perdita di un familiare può provocare nel congiunto, il quale vede sconvolte le proprie abitudini di vita, l'equilibrio e l'armonia del nucleo familiare, le aspettative affettive e relazionali.
Per meglio comprendere la portata della distinzione, basti pensare che il risarcimento dei danni fisici, oggi ritenuto "ovvio", è stato riconosciuto come pacificamente risarcibile solo da una trentina di anni, grazie al consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che ne ha riconosciuto il fondamento nella lesione del diritto alla salute, così come espressamente tutelato dalla Carta Costituzionale.
Ancora più controverse si sono presentate sino ad oggi le voci di danno non patrimoniale via via elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, quali il danno morale, il danno biologico e, soprattutto, il danno esistenziale. Alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno posto un punto fermo in tema di danno non patrimoniale, descrivendone le più comuni componenti:
- danno biologico: inteso come lesione dell'integrità psicofisica (patologia) da accertarsi sul piano medico-legale. La generale risarcibilità viene dedotta dalla tutela costituzionale del diritto alla salute;
- danno morale: inteso come "patema d'animo o sofferenza psichica di carattere interiore", difficilmente verificabile sul piano oggettivo, la cui tutela deve trovare espressa previsione legislativa. Nel caso in cui il fatto illecito configuri un reato, essa è sempre assicurata dall'art. 185 del codice penale;
- danno esistenziale: la creazione di questa categoria di danno è derivata dall'osservazione di quei casi nei quali, oltre alla lesione fisica oggettivamente accertabile sul piano medico legale, e oltre il dolore o patema generato dal fatto illecito, attinente la sfera interiore del danneggiato, residuano danni permanenti, oggettivamente verificabili, che riguardano "concreti cambiamenti, in senso peggiorativo, nella qualità della vita"; si pensi alle conseguenze che la perdita di un familiare può provocare nel congiunto, il quale vede sconvolte le proprie abitudini di vita, l'equilibrio e l'armonia del nucleo familiare, le aspettative affettive e relazionali.