20 luglio 2011

Sanzioni più severe per chi corre troppo

La Camera dei Deputati ha varato il disegno di legge di riforma del Codice della Strada del 1992, che ha avuto tra i principali promotori il Ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi.
Numerose e rilevanti le novità, tra le quali:
- Guida senza patente:
Chi si mette alla guida di auto e moto senza avere la patente, o con patente revocata o non rinnovata, sarà punito con una sanzione pecuniaria da 2.257 a 9.032 euro. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio scatta la pena dell'arresto fino ad un anno.
- Nuovi limiti per i neopatentati:
Nei primi tre anni i neopatentati non potranno superare gli 80 km/h su strade extraurbane, raddoppieranno le multe per il superamento dei limiti e potranno guidare solo auto con potenza specifica non superiore a 50 kw/tonnellata.
- Limiti di velocità:
E' previsto un forte inasprimento per l'eccesso di velocità di oltre 40 km/h rispetto al limite consentito. Da più di 40 fino a 60 km/h verrà applicata una sanzione pecuniaria da 370 a 1.485 euro con sospensione della patente da tre a sei mesi; oltre i 60 km/h la sanzione pecuniaria andrà da 500 a 2.000 euro e il periodo di sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In caso di reiterazione scatterà la revoca della patente.
- Guida con il cellulare:
Costerà al trasgressore un'ammenda da 70 a 594 euro. Per i casi di recidiva entro due anni, verrà applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
- Guida in stato di ebbrezza:
E' stata introdotta una differenziazione di sanzioni in base al livello di alcool nel sangue, prevedendo nei casi più gravi un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente da uno a due anni. Revoca della patente per i recidivi nei due anni, o per conducenti di autobus o di autocarri con massa superiore a 3,5 t. Previsto inoltre il raddoppio delle pene in caso di incidente, con fermo del veicolo per tre mesi. Il rifiuto di sottoporsi al test comporta una sanzione fino a 10.000 euro, sospensione della patente con fermo del veicolo.
- Guida sotto l'effetto di stupefacenti:
Ammenda da 1.000 a 4.000 euro, arresto fino a tre mesi, sospensione della patente fino ad un anno per chi guida sotto l'effetto di stupefacenti o sostanze psicotrope. Revoca della patente per recidiva nel biennio o se il reato è commesso da un conducente di autobus o di autocarro con massa superiore a 3,5 t. In caso di incidente raddoppio delle pene e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
- Altre misure:
Nei locali dove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, assieme all'attività di somministrazione di alcolici, si devono esporre all'entrata e all'uscita del locale tabelle con la descrizione dei sintomi legati all'assunzione di alcool, la quantità delle bevande più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza (0,5 grammi per litro).
L'inosservanza delle disposizioni comporta la sanzione della chiusura del locale da 7 a 30 giorni.

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